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Prodi e i PACS, per sapere di che si parla...

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lupetto_sulla_zattera
view post Posted on 13/9/2005, 09:38     +1   -1




La lettera di Prodi a Grillini:

Carissimo Franco,

apprendo dalle colonne di un quotidiano nazionale di aver provocato “delusione” tra quanti, nell’Arcigay, si attendevano uno specifico riferimento ai PACS già nel breve testo che riassume solo le linee generali del mio programma per le primarie. Voglio perciò rassicurare te e quanti, eventualmente, avessero condiviso un sentimento di tal genere.

Da parte mia, come tu stesso ricordi, il problema non è stato affatto cestinato. Ma, al contrario, troverà certamente soluzione nel programma finale dell’Unione.

Come ho detto più volte nei mesi scorsi, e come sai, condivido con gli altri leader dei partiti dell’Unione l’ipotesi di una proposta universalistica che affronti, regolamenti e risolva il tema dei diritti delle coppie di fatto basate su un vincolo diverso da quello del matrimonio. Una proposta avanzata già in Parlamento da 161 parlamentari dell’Unione e che trova la mia condivisione.

Con molta amicizia,

Romano Prodi

 
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lupetto_sulla_zattera
view post Posted on 13/9/2005, 09:41     +1   -1




E, sempre per sapere quale sia la proposta "lacerafamiglie"...:

Proposta di legge "Patto Civile di Solidarietà e Unione di Fatto"

CAPO I

Principi

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge garantisce l’attuazione del diritto inviolabile dell’uomo e della donna alla piena realizzazione personale, nell’ambito di una coppia, nel rispetto delle sue inclinazioni e della sua dignità sociale, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
1) «patto civile di solidarietà»: l’accordo tra due persone di sesso diverso o dello stesso sesso, volto a regolare i rapporti personali e patrimoniali relativi alla loro vita in comune;
2) «unione di fatto»: la convivenza stabile e continuativa tra due persone, di sesso diverso o dello stesso sesso, che conducono una vita di coppia.


CAPO II

Del patto civile di solidarietà


Sezione I - Condizioni e modalità di costituzione del patto civile di solidarietà


Art. 3
(Presupposti)

1. Non può contrarre un patto civile di solidarietà chi è vincolato da un precedente matrimonio o patto civile di solidarietà iscritto nei registri dello stato civile.
2. Non possono contrarre un patto civile di solidarietà:
1) gli ascendenti e discendenti in linea retta, legittimi o naturali.
2) i fratelli o le sorelle germani, consanguinei o uterini, anche se il rapporto dipende da filiazione naturale
3) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;
4) l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti
5) i figli adottivi della stessa persona
6) l’adottato e i figli dell’adottante
7) l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato
I divieti contenuti nei numeri 4), 5), 6), 7) sono applicabili all’affiliazione.
3. Si applica l’articolo 87 quarto, quinto e sesto comma del codice civile nel caso in cui i contraenti il patto civile di solidarietà siano di sesso diverso.
4. Non possono contrarre un patto civile di solidarietà le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra o sulla persona alla quale l’altra era legata da un patto civile di solidarietà.
5. Non possono altresì contrarre un patto civile di solidarietà le persone delle quali l’una è stata rinviata a giudizio ovvero sottoposta a misura cautelare per i reati di cui al comma precedente.
6. La mancanza dei presupposti di cui al presente articolo comporta la nullità del patto civile di solidarietà. La nullità può essere dichiarata su istanza di chiunque vi abbia interesse o del Pubblico ministero.

Art. 4
(Costituzione del patto civile di solidarietà)

1. Ferme le disposizioni di cui all’articolo 3, il patto civile di solidarietà deve essere sottoscritto, a pena di nullità, davanti all’ufficiale dello stato civile presso il comune di residenza di uno dei contraenti, ovvero davanti al notaio territorialmente competente in ragione della residenza di uno dei contraenti.
2. In caso di imminente pericolo di vita di uno dei contraenti, il patto può essere sottoscritto nel luogo in cui questi si trova alla presenza di almeno due testimoni.
3. L’ufficiale dello stato civile, ovvero il notaio rogante, appone la data e la firma su due esemplari originali del patto e li consegna ai contraenti.

Art. 5
(Istanza per la sottoscrizione o l’iscrizione del patto civile di solidarietà)

1. I contraenti richiedono congiuntamente, con istanza in carta libera, all’ufficiale dello stato civile di ricevere il patto civile di solidarietà ovvero di iscriverlo nel registro dello stato civile.
2. E’ fatto obbligo all’ufficiale dello stato civile di convocare le parti contraenti entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.
3. La mancata convocazione delle parti equivale a rifiuto.
4. In caso di grave pericolo di vita, l’ufficiale dello stato civile è tenuto a ricevere o a iscrivere il patto di solidarietà nel termine massimo di dodici ore dalla ricezione dell’istanza.
5. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 4 equivale a rifiuto.


Art. 6
(Autocertificazione)

1. Nell’istanza di cui all’articolo 4, ciascuno dei contraenti, sotto la propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’articolo 3.
2. L’ufficiale dello stato civile non può ricevere o iscrivere il patto di solidarietà ove manchi la dichiarazione di cui al comma 1.

Art. 7
(Rifiuto della ricezione o della iscrizione del patto)

1. L’ufficiale dello stato civile che non intende procedere alla ricezione o alla iscrizione di un patto di solidarietà deve motivare per iscritto il rifiuto.
2. Contro il rifiuto è ammesso ricorso al tribunale, che provvede entro trenta giorni dal deposito del ricorso, in camera di consiglio.
3. Il tribunale, ove accerti la sussistenza dei requisiti, con sentenza ordina all’ufficiale dello stato civile di ricevere il patto o di iscriverlo nei registri.
4. Contestualmente, su istanza di parte, pone a carico dell’Amministrazione comunale le spese del giudizio e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, morali ed esistenziali da liquidarsi anche in separato giudizio.
5.Si applica in quanto compatibile il capo IV titolo II Libro IV del Codice di procedura civile
.


Art. 8
(Mandato con rappresentanza)

1. Ciascuna parte può conferire ad un terzo il potere di compiere per suo conto e in suo nome tutti gli atti necessari alla sottoscrizione ovvero all’iscrizione di un patto civile di solidarietà.
2. Tale mandato deve rivestire la forma dell’atto pubblico.
3. Al mandato deve essere allegato il testo del patto che si intende sottoscrivere o del quale si chiede l’iscrizione.
4. Il mandato di cui al presente articolo cessa di avere efficacia trascorsi centottanta giorni dalla sua sottoscrizione.
5. In caso di violazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo il pubblico ufficiale richiestone non può ricevere il patto civile di solidarietà ovvero procedere all’iscrizione dello stesso.


Sezione II - Effetti del patto civile di solidarietà


Art. 9
(Norme applicabili al patto civile di solidarietà)

1. Al patto civile di solidarietà si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di contratti.
2. Eventuali termini o condizioni presenti nel patto civile di solidarietà si hanno per non apposti.

Art. 10
(Rapporti personali)

1. Ciascun contraente è tenuto a comportarsi secondo buona fede e correttezza, collaborando alla vita di coppia in ragione delle proprie capacità e possibilità.

Art. 11
(Regime patrimoniale)

1. Salvo diversa volontà delle parti, ciascun contraente è tenuto a provvedere alle esigenze economiche della coppia in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità lavorativa.
2. Salvo diversa volontà delle parti, le stesse sono solidalmente obbligate nei confronti dei terzi per i debiti contratti, anche disgiuntamente, per soddisfare le esigenze della vita di coppia.
3. I contraenti possono scegliere tra i seguenti regimi patrimoniali:
a) La comunione legale così come regolata dal Libro I, Titolo VI, Capo VI, Sezione III del Codice civile.
b) La comunione convenzionale così come regolata dal Libro I, Titolo VI, Capo VI, Sezione IV del Codice civile.
4. Ove i contraenti non abbiano previsto diversamente, il regime patrimoniale legale è la separazione dei beni. In questo caso si applicano le norme del Libro I, Titolo VI, Capo VI, Sezione V del Codice civile.

Art. 12
(Opponibilità ai terzi)

1. Il patto civile di solidarietà è opponibile ai terzi dal momento dell’iscrizione nel registro dello stato civile.

Art. 13
(Modifica delle convenzioni sul regime patrimoniale)

1. Gli accordi di carattere patrimoniale contenuti nel patto civile di solidarietà possono essere modificati per atto pubblico, a pena di nullità.
2. Le modifiche sono opponibili ai terzi dal momento della loro annotazione nel registro dello stato civile.

Art. 14
(Modifiche al codice civile)

1. All’art. 230-bis, terzo comma, del codice civile, le parole “il coniuge”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “il coniuge o la persona legata da un patto civile di solidarietà”.
2. All’art. 433, primo comma, numero 1, del codice civile dopo le parole: «il coniuge», sono aggiunte le seguenti: “o la persona legata da un patto civile di solidarietà”.

Art. 15
(Diritti successori)

1. Nella successione legittima, di cui al Libro II del Codice civile, i diritti spettanti al coniuge sono estesi al contraente legato al defunto da un patto civile di solidarietà iscritto.

Art. 16
(Diritto al lavoro)

1. Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare sia titolo di preferenza per l’inserimento in graduatorie occupazionali o per l’inserimento in categorie privilegiare di disoccupati, a parità di condizioni tali diritti sono estesi anche ai contraenti un patto civile di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile.
2. Nel caso in cui lo stato coniugale sia titolo di preferenza nello svolgimento di un pubblico concorso, la stessa preferenza è riconosciuta ai contraenti un patto civile di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile.

Art. 17
(Disciplina fiscale e previdenziale)

1. La disciplina fiscale e previdenziale, particolarmente le agevolazioni fiscali, le sovvenzioni, gli assegni di sostentamento previsti dalle norme nazionali, regionali o comunali, che derivano dall’appartenenza di un soggetto ad un determinato nucleo familiare, nonché dallo stato di coniuge sono estese di diritto alle persone legate da un patto civile di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile che sia stato stipulato da almeno due anni.


Sezione III - Scioglimento del patto civile di solidarietà

Art.18
(Scioglimento del Patto civile di solidarietà)

1. Il patto civile di solidarietà si scioglie nel caso di morte di uno dei contraenti ovvero nel caso in cui una delle parti contragga matrimonio.
2. Ciascun contraente ha diritto di sciogliere il patto civile di solidarietà mediante atto scritto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. Il patto si scioglie trascorsi tre mesi dalla notifica.
3. L’ufficiale dello stato civile annota l’avvenuto scioglimento del patto:
a) in caso di morte o susseguente matrimonio su richiesta di chiunque ne abbia interesse.
b) in caso di scioglimento per mutuo consenso su richiesta congiunta delle parti.
c) in caso di volontà unilaterale di scioglimento del patto su richiesta della parte che ha effettuato la notifica di cui al precedente comma.
4. Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede sorti prima della annotazione di cui al comma precedente.

Art. 19
(Effetti personali dello scioglimento)

1. In caso di scioglimento del patto civile di solidarietà, i contraenti possono rivolgersi al giudice al fine di ottenere l’affidamento dei figli minori comuni a entrambi e la determinazione di un assegno quale contributo per il loro mantenimento a carico del genitore non affidatario, secondo quanto previsto dall’articolo 155 del codice civile.
2. L’abitazione della casa familiare spetta di preferenza alla parte cui vengono affidati i figli comuni ai contraenti.
3. Il giudice ad istanza di parte può imporre al contraente tenuto a contribuire al mantenimento dei figli di prestare idonea garanzia reale o personale qualora sussista il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 155 del codice civile.
4. Si applicano altresì i commi quinto, sesto e settimo dell’articolo 156 del codice civile.

Art. 20
(Effetti patrimoniali dello scioglimento)

1. Con il patto civile di solidarietà i contraenti possono regolare le conseguenze economiche dello scioglimento del patto.
2. In ogni caso, qualora una delle parti versi nelle condizioni previste dall’articolo 438, primo comma, del codice civile, l’altra parte è tenuta a prestare gli alimenti, fino al termine di due anni dallo scioglimento del patto. L’obbligo di prestare gli alimenti cessa comunque nel momento il cui l’avente diritto contrae matrimonio o un nuovo patto civile di solidarietà.

Sezione IV - Disposizioni relative al Contraente straniero


Art. 21
(Modifiche al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”)

1. All’ articolo 30 lettera b) del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” dopo la parola “matrimonio” è aggiunto: “o un patto civile di solidarietà”.
2. All’articolo 1-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” dopo la parola “matrimonio” è aggiunto: “o al patto civile di solidarietà”.
3. All’articolo 5 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” dopo la parola “matrimonio” è aggiunto: “o del patto civile di solidarietà”.

Art. 22
(Modiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, all’articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. Il contraente, straniero o apolide, di un patto civile di solidarietà con un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, semprechè in tale periodo non sia intervenuto lo scioglimento o l’annullamento del patto stesso.”

CAPO III

Disposizioni comuni al patto civile di solidarietà e all’unione di fatto


Art. 23
(Legge sull’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente)

1. Ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, il contraente di un patto civile di solidarietà ovvero le persone legate da una unione di fatto sono equiparati al componente della famiglia.

Art. 24
(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Le parti unite da un patto civile di solidarietà ovvero le persone legate da un’unione di fatto hanno reciprocamente gli stessi diritti e gli stessi doveri spettanti ai coniugi relativi all’assistenza in ambito sanitario e penitenziario.

Art. 25
(Interdizione, inabilitazione)

1. Le parti unite da un patto civile di solidarietà ovvero le persone legate da un’unione di fatto hanno gli stessi poteri che spettano al coniuge rispetto all’istanza per la promozione dell’interdizione e dell’inabilitazione.


Art. 26
(Malattia e decisioni successive alla morte)

1. In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto ovvero di una procura sanitaria e in presenza di uno stato di incapacità di intendere e di volere, anche temporanea, fatte salve le norme in materia di interdizione e di inabilitazione, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in genere di carattere sanitario, compresa la donazione degli organi sono adottate dall’altro contraente di un patto civile di solidarietà ovvero dall’altro membro di una coppia legata da un’unione di fatto.
2. In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto, tutte le scelte di natura religiosa o morale, le modalità di svolgimento della cerimonia funebre, la scelta del luogo di sepoltura ovvero la decisione di cremare il corpo del defunto sono adottate dall’altro contraente di un patto civile di solidarietà ovvero dall’altro membro di una coppia legata da un’unione di fatto.

Art. 27
(Servizio militare)

1. Tutti gli esoneri, le agevolazioni, le dispense relative al servizio militare obbligatorio o volontario, e al servizio civile sostitutivo, connesse con l’appartenenza ad un nucleo familiare, sono estese, senza limite alcuno, ai contraenti il patto civile di solidarietà ovvero alle persone legate da un’unione di fatto.

Art. 28
(Modifiche alla legge 27 luglio 1978, n. 392)

1. All’articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il primo comma è sostituito dal seguente:
“In caso di morte del conduttore gli succede nel contratto il coniuge, gli eredi, i parenti, gli affini ed il contraente superstite del patto civile di solidarietà ovvero l’altro membro di un’unione di fatto con lo stesso convivente al momento del decesso.”

Art. 29
(Modifiche al codice penale)

1. Il terzo comma dell'articolo 307 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto, dell’altro contraente di un patto civile di solidarietà, ovvero della persona legata da un’unione di fatto."
2. Il primo comma dell'articolo 384 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Nei casi preveduti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371- bis, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo, un prossimo congiunto, il contraente di un patto civile di solidarietà o il membro di un’unione di fatto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore".

Art. 30
(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All’articolo 199, primo comma, del codice di procedura penale il primo periodo è sostituito dal seguente:
"I prossimi congiunti, il contraente di un patto civile di solidarietà o la persona legata da un’unione di fatto dell'imputato o di uno dei coimputati del medesimo reato possono astenersi dal deporre".
 
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nanni
view post Posted on 13/9/2005, 10:01     +1   -1




Sembra sacrosanto, ma perché limitarlo a due persone? Non potrebbero sottoscrivere un simile patto anche gruppi più numerosi?+
Va beh, chiedo troppo.

Nanni
 
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lupetto_sulla_zattera
view post Posted on 13/9/2005, 11:09     +1   -1




Un'idea interessante.

Personalmente temo che darebbe immediatamente luogo all'accusa di voler privilegiare coloro che non si sposano; ma chissà, un passo alla volta...
 
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afam
view post Posted on 13/9/2005, 12:52     +1   -1




Il diritto ( le norme giuridiche) è nato per regolare situazioni di fatto già esistenti. Questo (delle unioni di fatto, ormai ampiamente diffuse) mi sembra un caso evidente che necessita di regolamentazione.
 
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lupetto_sulla_zattera
view post Posted on 13/9/2005, 13:12     +1   -1




Vallo a spiegare a Calderoli e a Ruini... loro pensano che il diritto serva a imporre quel che piace a chi governa (anzi comanda).

Lo pensa anche il Presidente del Consiglio, naturalmente, ma alemno lui pensa a sistemare gli affari suoi e dei suoi amici, piuttosto che a rompere le scatole agli altri (purché non siano giudici komunisti).
 
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lacrima di luna
view post Posted on 25/9/2005, 17:21     +1   -1




lupetto... io l'euro per andare a votare per bertinotti alle primarie quasi quasi lo spendo... non ce la posso fare a dare il voto a prodi... che devo fare? pregare come nanni moretti "dì qualcosa di sinistra"?

questo è un post di bruno.. fra il serio e il faceto... più serio che faceto
http://broonotipresentosally.splinder.com/...7570327#5812286


è che a uno viene da pensare.. tanto ormai ci siamo abituati.. risparmiamoli 'sti soldi delle elezioni.. mandiamoli in india.. che almeno qualche ragazzina eviterà di suicidarsi andando a scuola.. perchè non ha una rupia per mangiare.. è uno sfregio alla miseria mettere in piedi tutto quell'apparato.. tanto.. che cambia? no.. perchè che chieda scusa bondi.. può pure andare bene.. che casini si cosparga il capo di cenere posso pure aspettarmelo.. ma che da sinistra nessuno si prenda la briga di dire "sapete cosa? dovete farvi i sacrosanti caxxi vostri! questo è il nostro paese!! e poichè occupate un fazzoletto di terra questo non vi dà il diritto di decidere anche del tempo.. chè non abbiamo il c**o di tenervi abbastanza lontani come la spagna non possiamo fare nemmeno uno starnuto!!!"
ma l'ingerenza negli affari di uno stato estero? non esiste più? non funziona con i paesi arabi.. e va bene.. ma manco con i civili occidentali?!?!?! mad.gif
 
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afam
view post Posted on 25/9/2005, 22:06     +1   -1




CITAZIONE (lacrima di luna @ 25/9/2005, 18:21)
lupetto... io l'euro per andare a votare per bertinotti alle primarie quasi quasi lo spendo... non ce la posso fare a dare il voto a prodi... che devo fare? pregare come nanni moretti "dì qualcosa di sinistra"?

questo è un post di bruno.. fra il serio e il faceto... più serio che faceto
http://broonotipresentosally.splinder.com/...7570327#5812286


è che a uno viene da pensare.. tanto ormai ci siamo abituati.. risparmiamoli 'sti soldi delle elezioni.. mandiamoli in india.. che almeno qualche ragazzina eviterà di suicidarsi andando a scuola.. perchè non ha una rupia per mangiare.. è uno sfregio alla miseria mettere in piedi tutto quell'apparato.. tanto.. che cambia? no.. perchè che chieda scusa bondi.. può pure andare bene.. che casini si cosparga il capo di cenere posso pure aspettarmelo.. ma che da sinistra nessuno si prenda la briga di dire "sapete cosa? dovete farvi i sacrosanti caxxi vostri! questo è il nostro paese!! e poichè occupate un fazzoletto di terra questo non vi dà il diritto di decidere anche del tempo.. chè non abbiamo il c**o di tenervi abbastanza lontani come la spagna non possiamo fare nemmeno uno starnuto!!!"
ma l'ingerenza negli affari di uno stato estero? non esiste più? non funziona con i paesi arabi.. e va bene.. ma manco con i civili occidentali?!?!?! mad.gif

Interessante, Lacrima di Luna. smile.gif E, in linea di logica, condivisibile.

Ma vogliamo, veramente, mandare a casa Berlusconi? Allora, pensiamoci bene. L'alternativa è la rovina per questo nostro povero Paese. Non per i più ricchi, naturalmente. L'indignazione di pochi, se non è condivisa dagli indifferenti, lascia il tempo che trova. E' già successo. sad.gif
 
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lupetto_sulla_zattera
view post Posted on 28/9/2005, 15:45     +1   -1




La discussione sulle ingerenze della gerarchia cattolica, francamente, non mi appassiona.

Il punto non è affatto se Ruini abbia o non abbia il diritto di dire quel che secondo lui la Repubblica italiana debba fare. E neppure se abbia o non abbia il diritto di improvvisarsi costituzionalista. O, per meglio dire: il diritto, è ovvio, ce l'ha; ma non m'interessa un granché valutare se esercitandolo violi o no il principio di separazione fra Chiesa e Stato.

Il nocciolo della questione è se lo Stato "obbedisca" alle intimazioni della CEI o meno. Lo dico in parole semplici: non mi frega niente di quel che Ruini dice, né di quel che Prodi risponde, ancor meno delle fiere posizioni di chi s'indigna.

Mi interessa soltanto sapere se i PACS si fanno o non sii fanno, e chi li sostenga. In questo momento, salvo errori, c'è in Parlamento una proposta (secondo me soddisfacente, secondo altri meno: se ne può discutere) firmata da più di cento parlamentari del centrosinistra. In questo momento Prodi (Prodi, non Bertinotti) insiste per fare di quella stessa proposta - che questo Parlamento non è in grado di approvare - un punto del programma di governo per la prossima legislatura. Perciò continuo a essere convinto che votare Prodi alle primarie e centrosinistra alle elezioni sia la miglior scelta: per quello che si impegnano a fare, non per la purezza indignata che (non) sanno proclamare.

A maggior ragione quando si alimenta di cose false o di mezze verità o di invenzioni: non mi risulta che nella lettera di Prodi a Famiglia Cristiana ci sia una sola parola di scusa né una sola parola che smentisca la sua proposta sui PACS. Non so, e non lo sa neppure Bruno, che cosa Prodi abbia scritto a Ruini, ma sono pronto a scommettere che NON ha scritto quel che Bruno crede.

E ha ragione afam: vogliamo vincere le elezioni o perderle? La scelta è libera, ma una volta fatta bisognerà pure cercare d'essere coerenti.
 
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lacrima di luna
view post Posted on 28/9/2005, 16:02     +1   -1




che ruini abbia diritto di parlare è indubbio... che altri abbiano diritto di fischiare, pure..
che l'altro prelato dica "non ci arrendiamo" mi fa venire i brividi.. che siano riusciti ad avere la meglio ai referenda credo sia indiscutibile..
che ci si metta in posizione alquanto scomoda ogni volta che parli uno di loro.. lupè.. a me fa paura..
certo che bruno non sa cosa ha scritto prodi.. ma ha saputo dire quello che pensavo io.. meglio di me... e quello che hanno pensato e detto tante persone.. troppe...
a me frega nulla se fassino va in chiesa.. da uno di sinistra non mi aspetto che sia ateo.. ma mi aspetto da chiunque che sappia disegnare bene i ruoli..
se prodi andasse a fare l'omelia nella chiesa sotto casa il prete lo lascerebbe fare?
 
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lacrima di luna
view post Posted on 28/9/2005, 16:10     +1   -1




poi.. perdonami.. ma riesci a pensare che non sarà prodi il candidato? huh.gif
 
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lupetto_sulla_zattera
view post Posted on 28/9/2005, 16:20     +1   -1




Riesco a pensare la differenza tra un candidato debole e uno forte.

Quanto a tutto il resto, se Ruini ha diritto di parlare dove è il problema?
Se dice che non si arrende, dov'è il problema?
Se Ruini fa il suo mestiere, dov'è la confusione di ruoli?

fatemi capire, per favore.

Dimenticavo: Bruno non si è limitato a dire quello che pensa. Ha attribuito a Prodi, parlando della lettera a Famiglia Cristiana, cose che Prodi non si è sognato di scrivere, e si è ben guardato dal parlare di ciò che ha scritto. Questo non è farsi interprete di altro che del pessimo vizio di costrursi l'avversario a proprio comodo, e chi se ne frega di ciò che è vero e di ciò che non lo è. Non lo sopporto da nessuno, tanto meno da chi pretende di dar lezioni di correttezza politica agli altri

Edited by lupetto_sulla_zattera - 28/9/2005, 17:23
 
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lacrima di luna
view post Posted on 28/9/2005, 17:49     +1   -1




ruini ha diritto di parlare come libero cittadino.. secondo me.. si levasse da dosso quel vestito..
e comunque io ho il diritto di fischiarlo.. di dire che me ne impippo di quello che dice lui.. ma mia madre no.. perchè mia madre, che va a messa ogni volta che è prescritto, e pure di più, ai referenda ha votato quello che hanno detto loro..
e di mie mamme ce ne sono tante.. non perchè io sia figlia di cooperativa.. è solo che tanti non pensano che quelli là sono uomini e possono fare le loro brave stronzate.. no no.. loro sono rappresentanti di cristo in terra.. e come tali, col cavolo che sbagliano.. e per quelli che sbagliano, magari un tantino, magari stuprando ragazzini, loro pregano.. perchè il signore li riporti sulla retta via.. ecco.. io li porterei dritto dritto in galera.. magari mettendoli nel padiglione di qualche padre di qualche ragazzino stuprato che ha ucciso il pedofilo perchè la legge italiana lo aveva messo fuori per qualche strana alchimia..
il mestiere di ruini è pregare per le anime della gente, non tritargliela.. salvare la gente, non condannarla impedendo la ricerca..
stia in piedi sui loro begli altari in oro e predichi.. quello è il suo mestiere.. e io non mi sentirò in grado di alzare gli occhi su di lui..

poi.. ritengo che bruno abbia accennato alla lettera di prodi a famiglia cristiana.. poi abbia continuato il suo pensiero..
e.. guarda che prodi non è affatto suo avversario..
e nemmeno mio
e purtroppo sono ben conscia del fatto che sia il candidato forte.. e che, aripurtroppo, questo c'abbiamo adesso..
spero che riusciremo anche ad avere 5 anni per far crescere qualcuno più degno..
ma è un pio desiderio.. lo so..
credo che i sogni siano la sola cosa che non potrà mai finire nel taglione di nessuna finanziaria
 
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lupetto_sulla_zattera
view post Posted on 29/9/2005, 11:15     +1   -1




Vedi, lacrima, io tento disperatamente, quasi sempre, di discutere razionalmente. Soprattutto in politica, dove credo che la razionalità sia necessaria e scarsa.

Proviamo. Se è vero quello che dici il problema non è Ruini: sono coloro che gli attribuiscono valore di gida e maestro. Non si tratta quindi di far tacere lui, ma di convincere chi lo ascolta. A questo scopo è utile fischiarlo? Non credo. E' invece utile mostrare, con tutta calma e logica, l'inconsistenza delle sue argomentazioni.

E questo, mi sembra, ha fatto Prodi nella lettera a Famiglia Cristiana, di cui, Bruno può dire e pensare ciò che vuole, DEVE avere l'indirizzo, e usarlo: perchè è ai lettori di FC che Prodi doveva parlae e rispondere, non certo a Ruini. Lo ha fatto, facendo la cosa giusta. Non penso che Podi sia un candidato che dobbiamo subire: penso che sia un canidato intelligente e capace, e per questo lo considero forte.
 
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lacrima di luna
view post Posted on 29/9/2005, 11:46     +1   -1




e ti ho già detto una volta che questo è il motivo per cui tu puoi fare politica e io no, e soprattutto il motivo per cui ho tanta stima di te..

non ritengo ruini immune da colpe perchè sono deficienti quelli che gli danno retta.. sa bene il potere che ha con quegli stracci viola addosso e lo usa tutto.. credo sarebbe un buon politico.. perchè mica tutti in politica sono come te..

argomentare con calma? non credo che ci sia ancora tempo..

mi racconti degli interventi per la famiglia previsti dalla finanziaria? mi sembrano tanto vicini alla richiesta degli interventi per la famiglia "tradizionale" chiesti dalla chiesa non più tardi di due giorni fa..
ma può darsi solo che io sia prevenuta..

io non sono convinta che prodi sia un candidato forte.. solo, purtroppo, che sia l'unico..

mi verrebbe pure voglia di dire che la caccia all'elettorato cattolico mi pare più importante dell'onestà intellettuale di sostenere battaglie civili come dare a tutti i propri diritti... ma non lo dico tongue.gif
 
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18 replies since 13/9/2005, 09:38   397 views
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