La Zattera del Villaggio: forum arte scienza politica letteratura cultura piaceri  sport enogastronomia giochi

Come uscire dallo stallo creato dal risultato elettorale?

« Older   Newer »
  Share  
lupetto_sulla_zattera
view post Posted on 18/3/2013, 16:18     +1   -1




Proseguiamo.

866P88590MPAF



Disposizioni in materia di incandidabilità e incompatibilità alle cariche elettive
parlamentari, regionali e comunali

Premessa

Rendiamo moralità alla politica
In Parlamento, nei consigli delle Regioni e degli enti locali può sedere solo chi non ha precedenti penali. Servono regole più stringenti di quelle attuali. Abbassare o eliminare il limite di pena che da luogo all'incandidabilità, almeno fino a quando il condannato non è riabilitato in sede penale. Tagliare i doppi incarichi politici e rendere più rigidi i concetti di ineleggibilità e incompatibilità, per fare in modo che in nessun caso l'elezione sia uno strumento per evitare la condanna.

La nostra proposta

La disciplina in tema di incandidabilità per condanne penali appare ancora troppo blanda e inidonea a garantire che in Parlamento e nei consigli regionali e degli enti locali siedano soggetti immuni da gravi pregiudizi penali.

Durante l'ultima legislatura è stato varato dal Governo Monti il decreto legislativo n. 235/2012, recante il testo unico in materia di incandidabilità, per condanne penali, in Parlamento, e nei consigli regionali e degli enti locali, senza intervenire anche in materia di "incompatibilità di affari" e di "doppi incarichi politici".

La presente proposta mira a rendere più completa, coerente ed equilibrata la disciplina oggi vigente in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alle cariche elettive (parlamentari, regionali e locali).

Per chiarire l'ambito di intervento è utile distinguere tra i tre concetti:

a) l'incandidabilità: attiene a situazioni soggettive che precludono la stessa presentazione della candidatura, incidendo sulla capacità elettorale passiva e determinando la nullità dell'elezione;

b) l'ineleggibilità, invece, è riferita a situazioni soggettive e personali le quali, pur senza comportare un'astratta incapacità di candidarsi, non consentono di assumere validamente il mandato elettivo (a differenza che nel caso precedente, si tratta per lo più di situazioni che l'interessato è in grado di rimuovere);

c) l'incompatibilità attiene all'impossibilità di ricoprire contestualmente una carica elettiva e altra carica pubblica o privata (nella prassi applicativa, le ineleggibilità sopravvenute in corso di mandato sono trattate al pari di incompatibilità). Le linee principali in cui si articola l'intervento normativo che proponiamo sono le seguenti:

I) Rispetto alle incandidabilità:
a) vanno eliminate alcune disparità di trattamento tra le cariche parlamentari e quelle regionali e locali (le incandidabilità per le prime sono, senza ragione apparente, meno rigorose delle seconde);

b) vanno eliminati i limiti minimi di pena di due anni ora previsti, stabilendo invece che la condanna definitiva per talune categorie di reati (di mafia, terrorismo, per reati associativi, per reati contro la p.a. o aggravati dall'abuso della qualità di pubblico ufficiale) è sempre causa di incandidabilità, indipendentemente dall'entità della pena;

c) va abbassato da tre a due anni il limite minimo di pena in caso di condanne definitive per gli altri delitti, estendendo l'incandidabilità anche a quelli colposi;

d) va eliminato il limite di pena di sei mesi per i delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio, e tale fattispecie, ora prevista per le elezioni amministrative, va estesa alle elezioni politiche;

e) va prevista l'incandidabilità, in caso di condanne superiori a due anni, anche in caso di reati contravvenzionali (si pensi agli abusi edilizi gravi o al disastro ambientale, si tratta di fattispecie criminose di indubbio disvalore sociale, che non rendono meritevole di sedere in Parlamento o in assemblee elettive locali chi se ne rende colpevole);

f) va prevista l'incandidabilità in tutti i casi in cui il soggetto sia sottoposto a una misura di prevenzione personale, e non nei soli casi di misura di prevenzione per reati specifici.

II) Irrigidimento delle previsioni in materia di ineleggibilità e incompatibilità "di affari"
Si stabilisce che, nel caso di soggetti legati allo Stato, alle Regioni o agli enti locali da particolari rapporti concessori o di finanziamento, l'ineleggibilità (o incompatibilità) opera anche indipendentemente dalla qualità formale di concessionario, ovvero dalla carica sociale rivestita dal soggetto interessato, dovendosi guardare anche al dato sostanziale della proprietà o del controllo della società o dell'impresa interessata.

III) Creazione di un sistema normativo volto a porre fine alla pratica dei "doppi incarichi"
Ciò può avvenire attraverso il recepimento di recenti sentenze della Corte costituzionale e attraverso la loro estensione a situazioni analoghe: in modo da prevedere che chi ricopre una carica elettiva parlamentare non possa in nessun caso contestualmente essere consigliere regionale, provinciale o comunale, né Presidente di Provincia o Regione, né Sindaco (per le cariche comunali il limite, originariamente stabilito per i soli Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, è stato esteso a quelli con popolazione superiore a 5.000 abitanti).


NQ301S4B10HI9



DEMOCRAZIA E MORALITA’: TRASPARENZA E RIFORMA DELLA VITA PUBBLICA
MISURE PER LA RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA E DELLA BUROCRAZIA


I costi eccessivi di politica e burocrazia sono da tempo denunciati, sia nella dimensione del fenomeno che nei suoi dati numerici. La riduzione di tali costi ha un significato non solo economico di riduzione della spesa pubblica, ma anche sociale e morale, di abbattimento di ingiustificati privilegi e di ripristino di una vera parità tra governanti e governati.
Occorre intervenire in parte con legge costituzionale e in parte con legge ordinaria (o decreto legge).

A) LA NOSTRA PROPOSTA SUL FINANZIAMENTO E LA DEMOCRAZIA DEI PARTITI E DEI MOVIMENTI POLITICI

La politica è un bene comune che non può essere lasciato solo nelle mani dei miliardari o dei padroni dei mezzi di comunicazione di massa.
Per questa ragione in Europa esistono forme di finanziamento pubblico attraverso le quali i cittadini, anche meno abbienti, possono partecipare alla vita politica del Paese.
L’attuale sistema di finanziamento della vita politica nazionale è però caratterizzato da incongruenze e opacità tali da giustificare le critiche che l’opinione pubblica rivolge in modo sempre più acuto e crescente.
Dunque è opportuno intervenire, tenendo insieme il tema del finanziamento della vita politica e quello di una legge che regoli la vita interna dei partiti e dei movimenti politici.
Più in particolare, noi proponiamo di lasciare ai cittadini la scelta se finanziare o no i partiti e i movimenti politici. Siamo cioè pronti a superare il finanziamento pubblico e a prevedere un sistema di piccole contribuzioni private di carattere liberale e volontario assistite da parziali detrazioni fiscali.
Nello stesso tempo, siamo pronti a votare un provvedimento che sospenda da subito il flusso dei finanziamenti per il tempo necessario, secondo scadenze da concordare, ad approvare una legge sui partiti e sui movimenti politici che dia piena attuazione all’articolo 49 della Costituzione. Cioè una legge che fissi le regole per la formazione degli organismi dirigenti, i codici etici, la trasparenza per l’accesso alle candidature e le regole per il finanziamento.
Per rendere effettiva questa nuova disciplina sarà necessario anche rafforzare il regime dei controlli sui bilanci e il grado di trasparenza della gestione finanziaria dei partiti, prevedendo la pubblicazione online dei documenti contabili e dei redditi e della situazione patrimoniale dei leader dei partiti e dei movimenti politici, in base al principio che la vita pubblica e la responsabilità che ne consegue devono essere assolutamente visibili per ogni cittadino.

B) LEGGE SUI PARTITI: DEMOCRAZIA INTERNA, CODICE ETICO, ORGANISMI E PARTECIPAZIONE


In materia di partiti politici sono urgenti due interventi, attuabili con legge ordinaria o decreto legge.

Occorre anzitutto disciplinare, in attuazione dell’articolo 49 della Costituzione, i principi di democrazia interna di partiti e movimenti politici, prevedendo un onere di adozione di atti costitutivi e statuti rispettosi di tali principi, quale condizione per l’accesso alle competizioni elettorali, alle campagne referendarie, ai finanziamenti pubblici e privati e agli altri benefici pubblici previsti dalle leggi vigenti.

Occorre coerentemente prevedere un organo neutrale e super partes preposto al controllo di atti costitutivi e statuti.

Si può ipotizzare, sulla falsariga del modello Commissione per la trasparenza dei rendiconti dei partiti politici, introdotta dall’art. 9, l. n. 96 del 2012, una Commissione composta di cinque magistrati delle giurisdizioni superiori (tre della Corte di cassazione, un consigliere di Stato e un consigliere della Corte dei conti), con sede presso la Corte di cassazione, che effettui il controllo con un procedimento accelerato. La Commissione non percepirebbe alcun compenso o indennità. Andrebbe anche previsto il regime di tutela giurisdizionale contro gli atti di controllo di tale Commissione.

C) RIFORMA ISTITUZIONALE


1) Riduzione numero parlamentari: sono 945, troppi per poter garantire la qualità del dibattito e delle decisioni: ci impegniamo a ridurli: da 630 a 300 deputati e da 315 a 150 senatori elettivi, da 5 a 2 i senatori a vita nominabili da ciascun Presidente della Repubblica

2) Manca un Senato delle Regioni e delle autonomie, riforma necessaria per far funzionare il federalismo: il Senato della Repubblica diventa il Senato delle Regioni e delle Autonomie. I senatori sono eletti contestualmente alla elezione dei Consigli regionali e decadono in caso di scioglimento anticipato del C.R. della loro regione. Per la prima elezione sono eletti insieme alla Camera e decadono al momento delle prime elezioni regionali generali. Il Senato ha il compito di tenere il raccordo tra Stato, Regioni e Autonomie Locali.

D) COSTI DELLA POLITICA E DELLA BUROCRAZIA: STIPENDIO PARLAMENTARE E DEGLI AMMINISTRATORI REGIONALI PARI AL SINDACO CAPOLUOGO. DISBOSCAMENTO SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATE. RIVISTAZIONE DEI BENEFIT DELLE CARICHE ISTITUZIONALI A OGNI LIVELLO


Occorre intervenire in parte con legge costituzionale e in parte con legge ordinaria (decreto legge).

Alcuni interventi con legge costituzionale sono semplici e rapidamente attuabili se si raggiunge il necessario consenso politico e dunque la maggioranza qualificata richiesta per le leggi costituzionali.
In particolare è possibile:

1) Abolire le Province dalla Costituzione.

2) Ridurre il numero dei Comuni; i Comuni italiani sono attualmente 8.092, di cui oltre 3.000 con meno di cinquemila abitanti; ogni tentativo fatto con legge ordinaria per incentivare la fusione di Comuni è sinora fallito; si può fissare in Costituzione un numero massimo di Comuni fissando un procedimento imperativo per la fusione o incorporazione dei Comuni minori.

3) Quanto agli interventi con legge ordinaria essi attengono alla riduzione del trattamento economico dei parlamentari e dei consiglieri regionali, dei titolari di cariche di governo, dei membri delle Autorità indipendenti, dei Presidenti degli enti pubblici, della dirigenza pubblica, del personale delle Camere, degli amministratori e dirigenti delle società pubbliche, ivi comprese le quotate, nonché sul trattamento economico dei consulenti degli organi costituzionali.
Si può razionalizzare e portare a ulteriore sviluppo il percorso già avviato durante la pregressa legislatura, che ha fissato un tetto massimo dei trattamenti economici erogati da pubbliche amministrazioni, con il parametro dello stipendio annuo lordo onnicomprensivo del primo presidente della Corte di cassazione (attualmente circa 302.000 euro), escludendone però le società pubbliche quotate in borsa.

Esemplificando in generale, la legge potrebbe stabilire che il trattamento annuo lordo onnicomprensivo del parlamentare non sia superiore al 50%-60% del trattamento complessivo annuo lordo del primo presidente della Corte di cassazione, fissando un importo netto comparabile con quello di un sindaco di un comune capoluogo.

4) Per quanto riguarda i compensi per incarichi professionali (conferiti in ambito ministeriale, etc.), va razionalizzato il sistema introdotto dal Governo Monti, vale a dire il tetto del 25% rispetto allo stipendio base del percettore.

Infatti a legislazione vigente tale tetto riguarda solo gli incarichi direttivi, e solo presso amministrazioni statali (dunque non tocca gli incarichi di consigliere giuridico presso ministeri, o gli incarichi di capo di gabinetto o consigliere giuridico presso enti non statali); il sistema va generalizzato.

Tutte le misure dei trattamenti economici sono da intendere come tetti massimi e dunque non comportano incrementi dei trattamenti in godimento.

Altre misure per la riduzione dei costi della burocrazia non afferiscono ai trattamenti economici e sono le seguenti:

a) possibile riduzione del numero massimo vigente dei componenti del governo (oggi 65);

b) interventi sulle società pubbliche, quanto: (i) al controllo interno di gestione; (ii) all’assoggettamento dei dipendenti allo statuto del pubblico impiego (t.u. n. 165/2001), ivi compreso il reclutamento mediante concorso pubblico; (iii) alla previsione di criteri concorsuali, trasparenti, e secondo requisiti di professionalità, per la nomina degli amministratori; (iv) all’impulso per l’attuazione delle riforme già approvate, per la liquidazione delle società pubbliche inutili; (v) se del caso, ma il tema richiede approfondimento, rigorosa delimitazione con legge della possibilità di utilizzo del modello società mista pubblico-privato, che è spesso fonte di inefficienze e fenomeni corruttivi, e di sottrazione di quote di mercato alla concorrenza.

c) intervento soppressivo di enti locali diversi dai Comuni, quali le comunità montane.
 
Top
view post Posted on 18/3/2013, 16:35     +1   -1
Avatar

Group:
Administrator
Posts:
9,442
Reputation:
+54
Location:
Foggia

Status:


Magari bisognerebbe aggiungere che un parlamentare non può proseguire la sua attività come se niente fosse.
 
Top
lupetto_sulla_zattera
view post Posted on 19/3/2013, 16:35     +1   -1




Temo che si incontrerebbero ostacoli di ordine costituzionale, anche se personalmente apprezzerei.
 
Top
view post Posted on 19/3/2013, 16:41     +1   -1
Avatar

Group:
Administrator
Posts:
9,442
Reputation:
+54
Location:
Foggia

Status:


Sarà per questo che l'ho suggerito sul sito del PD e non me l'hanno accettato?
comunque sempre di conflitto di interessi si tratterebbe. Fare il parlamentare per bene non ti può lasciare tempo per la libera professione che, per essere fatta bene, necessita di tempo pieno.
Diverso è per il dipendente che andrebbe in aspettativa. E' vero che quest'ultimo smettendo di fare il parlamentare ritroverebbe il suo posto di lavoro, mentre il professionista si troverebbe tagliato fuori. Ma non lo ordina il medico di fare il parlamentare.
 
Top
lupetto_sulla_zattera
view post Posted on 20/3/2013, 11:56     +1   -1




No, non è un conflitto di interessi. O almeno non necessariamente. Può accadere, ma può accadere a chiunque, anche agli operai metalmeccanici.

Peraltro non spetta al Parlamento occuparsi di come chicchessia eserciti la libera professione: se lo fa male perché troppo occupato a fare il parlamentare ci pensi la sua clientela, o il suo ordine, a castigarlo. Ma non c'è nessuna giustificazione legittima per proibire a un libero professionista di esercitare la sua professione pur essendo parlamentare, considerato il danno economico potenzialmente enorme che gli si causerebbe. Vero: nessuno obbliga nessuno a fare il parlamentare. Ma neppure si possono creare ostacoli illegittimi a nessuno.
 
Top
lupetto_sulla_zattera
view post Posted on 20/3/2013, 15:32     +1   -1




7ANN4327GS5HY

Oltre 500mila i minori nati in Italia da genitori stranieri
In Italia vivono circa 100mila bambini di genitori omosessuali
Secondo l’Istat il 61,3% dei cittadini ritiene che in Italia gli omosessuali siano discriminati
Nel 2011 sono state uccise137 donne, 124 nel 2012, spesso per mano di mariti, compagni o ex partner

- Chi nasce in Italia da genitori stranieri residenti da almeno 5 anni nel nostro Paese è italiano
- L’acquisto della cittadinanza non è automatico ma è necessaria una esplicita dichiarazione di volontà
- Può richiedere la cittadinanza italiana anche chi non è nato in Italia ma è cresciuto nel nostro Paese e ha compiuto un ciclo di studi o di formazione professionale
- Approvare in tempi rapidi una legge contro l’omofobia
- Riconoscimento delle unioni civili delle coppie omosessuali secondo il modello tedesco
- Subito una legge organica contro il femminicidio
- Istituire un Osservatorio sulla violenza nei confronti delle donne
- Approvare subito la ratifica della convenzione di Istanbul
- Riconoscimento del ruolo delle case e dei centri antiviolenza e rafforzamento dei servizi pubblici e convenzionati
- Misure di sensibilizzazione dell’opinione pubblica a partire dalle scuole
- Istituzione del Fondo per il contrasto della violenza nei confronti delle donne

R4YXT62S7NP67

Nuovi italiani: chi è nato in Italia è italiano

La presenza di più di mezzo milione di minori nati in Italia da genitori stranieri, impone la modifica delle leggi in materia di acquisto della cittadinanza.

I “nuovi italiani” sono una risorsa per il nostro Paese che investe e si impegna per la loro crescita e la loro formazione scolastica e professionale. Occorre assicurare a questi giovani un futuro, nel quale sia chiara la loro appartenenza al Paese che li ha visti nascere e che ha garantito la loro istruzione.

I criteri ispiratori della normativa vigente in materia di cittadinanza prevedono che l’acquisto della cittadinanza italiana sia basato principalmente sullo "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.
Secondo la normativa vigente il minore, nato in Italia da genitori stranieri (quando non ricorrano particolari condizioni, come genitori ignoti o apolidi), può acquistare la cittadinanza per la cosiddetta “elezione di cittadinanza” che ha come presupposto la residenza legale, senza interruzioni, fino al raggiungimento della maggiore età, e richiede che la dichiarazione di voler eleggere la cittadinanza italiana sia resa entro un anno dal compimento dei diciotto anni di età.

Questa normativa presenta rilevanti criticità quali:
- necessità di attendere il compimento del diciottesimo anno di età;
- possibilità di richiedere la cittadinanza entro e non oltre il compimento del diciannovesimo anno;
- obbligo di dimostrare di aver vissuto ininterrottamente sul territorio italiano. La norma prevede che la residenza sia regolare per 18 anni, pertanto se i genitori stranieri erano irregolari al momento della nascita, ovvero durante tale lasso di tempo hanno vissuto, anche per un breve periodo, in condizione di “clandestinità”, poiché l’irregolarità dello status dei genitori si riflette su quello dei figli la cittadinanza non viene concessa.

Dal momento che si condividono i contenuti di una proposta di legge (AC 5030) di iniziativa popolare, presentata nel corso della XVI legislatura da parte del comitato promotore “l’Italia sono anch'io”, promosso da 19 associazioni della società civile, si vuole introdurre:

a) l’acquisto della cittadinanza per nascita, in favore di chi nasca nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, che siano a loro volta nati in Italia ovvero regolarmente residenti sul territorio della Repubblica da almeno cinque anni. Questo per garantire uno stabile collegamento tra il nuovo cittadino e l’Italia, ed evitare che quanti nascano nel nostro territorio “casualmente” possano accedere a tale diritto.

Poiché l’acquisto della cittadinanza non deve essere imposto, perché è ben possibile che i nati in Italia vogliano conservare come esclusiva cittadinanza quella del Paese di origine, è prevista una dichiarazione di volontà espressa dei genitori (con la specificazione che entro due anni dal raggiungimento della maggiore età il soggetto possa rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana). In mancanza di dichiarazione dei genitori è possibile l’acquisto della cittadinanza a richiesta dell’interessato, da proporre entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.

b) l’acquisto della cittadinanza per i minori non nati in Italia; occorre poi prendere atto della situazione dei minori che essendo nati in Italia da genitori “clandestini” (seppur tali per un breve lasso di tempo), ovvero di minori che pur non essendo nati nel nostro Paese vi abbiano vissuto gran parte della loro vita, frequentando la scuola e crescendo in questo contesto culturale, vogliano avere una prospettiva di appartenenza. Anche per loro è prevista la possibilità di acquistare la cittadinanza italiana quando abbiano compiuto in Italia un ciclo di istruzione o di formazione professionale. In questo modo l’investimento nella loro istruzione non sarà “perduto”, perché sarà servito a creare dei nuovi italiani.

Rispetto dei valori fondamentali del Nostro Paese

Per superare il possibile nodo critico derivante dall'acquisto della cittadinanza italiana da parte di quanti, provenendo da Paesi che abbiamo tradizioni culturali diverse, non aderiscano ai valori fondamentali del nostro Paese e delle Convenzioni internazionali in materia di parità di diritti e divieto di discriminazioni, è prevista da parte dei genitori, che formulino l’elezione di cittadinanza per i figli, una dichiarazione di impegno a educarli nel rispetto di tali valori e principi fondamentali.

Norma transitoria
Per applicare le nuove disposizioni anche a coloro che siano nati in Italia ovvero abbiano completato un ciclo di studi in Italia prima dell’entrata in vigore della legge è dettata una apposita norma transitoria.


I dirittti delle coppie omossessuali

La situazione attuale in Italia e in Europa
In tutta Europa e in molti Paesi extraeuropei i diritti delle coppie omosessuali vengono riconosciuti, secondo un trend inarrestabile, o dalle Corti giurisdizionali, o dal legislatore.

La Corte costituzionale italiana ha considerato legittima la norma che vieta alle persone dello stesso sesso di contrarre matrimonio, tuttavia ha affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore concedere riconoscimento giuridico a diritti e doveri di tali coppie, sulla base dell’art. 2 della Costituzione, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, ed ha aggiunto che per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, ivi compresa l'unione omosessuale.

Una recente sentenza della Corte di Strasburgo (24 giugno 2010), pur negando che la Convenzione dei diritti dell’uomo attribuisca agli omosessuali un diritto al matrimonio, ha riconosciuto il loro diritto alla vita familiare (art. 8 della Convenzione), il cui riconoscimento, da parte dello Stato, benché non doveroso, appare auspicabile ai fini di una più compiuta tutela.

La Cassazione italiana, nella sentenza n. 4184 del 2012, ha affermato che le coppie gay «conviventi in una stabile relazione di fatto, se non possono far valere il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio celebrato all'estero», tuttavia hanno il «diritto alla vita familiare» e a «vivere liberamente una condizione di coppia», oltre al diritto, in presenza di «specifiche situazioni» (che non vengono, però, individuate), a un «trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata». Solo di recente la giurisprudenza di merito si è occupata della possibilità di estendere i diritti riconosciuti al convivente eterosessuale anche al convivente omosessuale; in particolare la Corte di Appello di Milano (sentenza 31 agosto 2012) ha riconosciuto il diritto del convivente omosessuale di un dipendente bancario a fruire delle prestazioni mediche che la Cassa Mutua Nazionale di tale istituto bancario riconosceva al convivente more uxorio.

Numerosi Comuni italiani hanno istituito registri delle unioni di fatto. Il Comune di Empoli nel 1993 fu il primo a dotarsi di tale registro ma la relativa delibera comunale venne bocciata dal Co.Re.Co. Nel 2001 il TAR accolse il ricorso del Comune di Empoli contro la decisione del Co.Re. Co e da allora numerosi comuni si sono dotati di registro. Tra gli altri: Pisa, Firenze, Ferrara e, da ultimo, Milano, Napoli, Cagliari. Nel 2006 La Spezia fu il primo comune a prevedere espressamente l’iscrizione in questi registri anche delle coppie omosessuali: da allora molti comuni hanno previsto tale possibilità. Le amministrazioni comunali concedono alle coppie di fatto benefici sulla base della mera convivenza (punti per assegnazione case popolari, per sussidi etc.)

Anche alcune regioni (Calabria, Toscana, Umbria, Emilia-Romagna), nei loro statuti, hanno fatto riferimento al riconoscimento dei diritti delle unioni anche omosessuali, disponendo che venga riconosciuta tutela anche alle “forme di convivenza” ulteriori rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio. Il Governo Berlusconi (2001-2006) ha impugnato alcuni di questi statuti, segnalando profili di illegittimità costituzionale; la Corte Costituzionale ha respinto i ricorsi.

Nel mondo occidentale numerose legislazioni riconoscono forme di convivenza registrata (per es. Australia, Belgio, Danimarca, Francia) ovvero ammettono al matrimonio soggetti appartenenti allo stesso sesso (Paesi Bassi, Belgio, Spagna, Portogallo, Norvegia, Svezia, e, dal 2012, Danimarca). In alcuni casi i due istituti coesistono (ad esempio, in Belgio, dove sono disciplinate le convivenze registrate e dal 2003 è ammesso il matrimonio tra persone dello stesso sesso).

In Germania l’unione registrata è prevista per i soli omosessuali e dà luogo a diritti e doveri analoghi a quelli derivanti dal matrimonio. Nella Repubblica Federale Tedesca con l’approvazione della legge 16.2.2001 è stato previsto che: “Due persone del medesimo sesso stabiliscono una convivenza, quando esse dichiarano vicendevolmente, personalmente ed in presenza l’una dell’altra che esse desiderano condurre insieme una convivenza a vita. Le dichiarazioni non possono essere sottoposte a termini o condizioni”.

La nostra proposta: il modello tedesco
Nella prossima legislatura si proporrà di disciplinare le unioni omosessuali sulla falsariga del modello tedesco.

SOGGETTI: Possono accedere alla disciplina delle unioni civili i partners omosessuali maggiorenni e non coniugati o non conviventi con terzi, e non legati da stretti vincoli di parentela (ascendenti discendenti, fratelli, sorelle).

FORMA: Occorre una dichiarazione resa davanti all'autorità competente per la celebrazione, in Italia l’ufficiale di stato civile.

EFFETTI PERSONALI: Dall'unione derivano effetti analoghi a quelli discendenti dal matrimonio. I conviventi si debbono reciproca assistenza e sostegno e debbono “gestire in comune le loro esistenze”., nonché un obbligo di mantenimento analogo a quello previsto per i coniugi. Una deroga è prevista in materia di filiazione.

REGIME PATRIMONIALE: il regime legale sia quello di comunione degli acquisti ammettendo, tuttavia, la possibilità per i conviventi di derogarvi con la conclusione del contratto di convivenza, che può essere redatto proprio al fine di disciplinare i rapporti patrimoniali tra conviventi.

ADOZIONE ED ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE: non si interverrà in tema di filiazione e adozione; l’adozione resterà riservata alle coppie eterosessuali coniugate; ma andranno previste norme per disciplinare la possibilità che a uno dei partner omosessuali sia attribuita la responsabilità genitoriale sul figlio naturale dell’altro partner, nonché la possibilità che il convivente possa adottare il figlio biologico (e non adottivo) dell’altro.

SUCCESSIONE: il convivente andrà considerato erede legittimo del partner e andrà prevista una quota di legittima.

PARENTELA: il convivente va considerato membro della famiglia dell’altro convivente.

SEPARAZIONE: il convivente può chiedere all'altro il mantenimento commisurato al tenore di vita, al reddito e al patrimonio avuto in costanza di convivenza. E’ prevista la possibilità di assegnazione della casa “coniugale”.

SCIOGLIMENTO: come per il matrimonio è necessaria una decisione giudiziale, che può essere chiesta in caso di cessazione della convivenza e quando vi sia richiesta congiunta ovvero non sia possibile ripristinare la comunione di vita.

PENSIONE: La legge tedesca dal 2004 equipara gli effetti dell’unione registrata a quelli del matrimonio per quanto riguarda il diritto ad ottenere la pensione di reversibilità, in ottemperanza a quanto previsto dalla sentenza MARUKO della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella quale, facendo leva sul principio di parità di trattamento e sul divieto di discriminazione fondato sulle tendenze sessuali in materia di occupazione e lavoro, è stato stabilito che nel caso in cui uno Stato membro disciplini unioni registrate, attribuendo ai partner dell’unione diritti analoghi a quelli previsti per i coniugi, costituisce discriminazione fondata sul sesso non riconoscere al partner gli stessi diritti in materia di diritti pensionistici riconosciuti al coniuge. In Italia, andrà dettata una disciplina uniforme, in materia di pensione di reversibilità, per le coppie omosessuali ed eterosessuali, ma in entrambi i casi, a tutela della finanza pubblica e per prevenire facili elusioni, andrà prevista una durata minima della unione (matrimonio, unione omosessuale), e in assenza di figli minori, quale condizione per l’accesso alla pensione di reversibilità.


Provvedimenti contro il femminicidio e violenza sulle donne

La violenza contro le donne è una drammatica violazione dei diritti umani fondamentali che nel nostro paese ha assunto un carattere pervasivo e strutturale. Nel 2011 sono state 137 le donne uccise, nel 2012 sono state 124, spesso per mano di mariti, compagni o ex-partner. E’ il conto tragico di un fenomeno che deve essere contrastato con un'efficace ed urgente strategia politica: vogliamo approvare subito la legge di ratifica della Convenzione di Istanbul e presenteremo, come già nella passata legislatura, una legge organica contro il femminicidio formulata secondo le più recenti Convenzioni internazionali, che costituisca il vincolo per serie azioni di governo.

Il 25 giugno 2012 è stato presentato all’ONU il primo Rapporto tematico sul femminicidio, frutto del lavoro realizzato in Italia da Rashida Manjoo. Prevenzione, punizione dei colpevoli, protezione delle vittime sono i ritardi dell'Italia. Secondo il rapporto la maggior parte delle violenze non sono denunciate perché perpetrate in un contesto culturale sessista, dove la violenza domestica non è sempre percepita come un crimine, dove le vittime sono economicamente dipendenti dai responsabili della violenza e persiste la percezione che le risposte fornite dallo Stato non sono adeguate per riconoscere il fenomeno, perseguire per via legale gli autori di tali crimini e garantire assistenza e protezione alle vittime. Il Rapporto rileva che in Italia gli stereotipi di genere sono profondamente radicati e predeterminano i ruoli di uomini e donne nella società. La violenza non è un fatto residuale, ma attiene a profonde motivazioni culturali ed ai cambiamenti introdotti dalle donne, ai rapporti, ancora caratterizzati da modelli fondati su dominio e prevaricazione, tra i generi e le persone.

Siamo dunque consapevoli che per combatterla c’è bisogno di un cambiamento culturale e nessuna legge, anche la più rigorosa, può contrastarla se non è accompagnata da una volontà di cambiamento nel rapporto tra i sessi e le persone. Occorre una nuova stagione delle relazioni, la presenza appropriata delle donne in tutti gli ambiti della società, la valorizzazione del ruolo e della soggettività femminile. Per questo non ci convincono le risposte che la riducono a questione meramente penale, ma crediamo sia necessario adottare un approccio multidisciplinare che coniughi misure volte a prevenire le cause stesse della violenza - anche contrastando quegli stereotipi che ne sono alla base - e a promuovere una visione paritaria dei rapporti tra generi.

Ci impegniamo ad approvare immediatamente la legge di ratifica della convenzione di Istanbul e a sostenere ogni iniziativa legislativa per adeguare l’ordinamento interno alle prescrizioni contenute nella Convenzione, a presentare una proposta di legge contro il femminicidio e, più in generale, ad adottare le norme regolamentari e i provvedimenti amministrativi che promuovano realmente una cultura segnata da un diverso rapporto tra i generi contrastando il femminicidio quale negazione della soggettività, dei diritti fondamentali, della dignità delle donne, agendo sul piano della prevenzione e del contrasto della violenza, e della tutela delle vittime.

Dieci misure urgenti:
1 - istituzione di un apposito “Osservatorio sulla violenza nei confronti delle donne”, con il compito di assicurare lo svolgimento di una rilevazione statistica sulla discriminazione e la violenza di genere e sui maltrattamenti in famiglia, attraverso un sistema integrato ed omogeneo.

2 - Rafforzamento del sistema dei servizi, pubblici e convenzionati, organizzati in rete su tutto il territorio nazionale. Riconoscimento del ruolo delle case e centri antiviolenza, quali luoghi nei quali non solo possa trovare tutela la vittima di violenza o di discriminazioni di genere, ma nei quali possa pure darsi libero corso a iniziative volte alla promozione della soggettività femminile, anche mediante azioni di solidarietà e accoglienza rivolte ai figli minori delle stesse donne, a prescindere dalla loro cittadinanza. Promozione in conformità agli standard internazionali dei programmi di trattamento degli uomini autori di violenza.

3 - Misure volte a sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto al fenomeno della violenza di genere e a promuovere una rappresentazione rispettosa della dignità femminile .

4 - Campagne di prevenzione e sensibilizzazione a partire dalle scuole volte a formare gli studenti attraverso un’educazione alla relazione e alla promozione di un rapporto rispettoso tra i sessi.

5 - Formazione specifica di tutti gli operatori che accolgono, sostengono e soccorrono le donne vittime di abusi, operatori sanitari, legali, psicologi, forze di polizia.

6- Rafforzamento della rete territoriale di contrasto, attraverso protocolli d’intesa tra soggetti istituzionali, quali province, comuni, aziende sanitarie, consigliere di parità, uffici scolastici provinciali, forze dell’ordine e del volontariato che operano sul territorio. Creazione di banche dati condivise tra forze di polizia e tribunali volte a fornire i dati giudiziari all’osservatorio.

7 - Tutela peculiare anche sul piano previdenziale e lavorativo, inserendo tra i livelli essenziali delle prestazioni di accoglienza e socio-assistenziali le attività volte a fornire misure di sostegno alle donne vittime di violenza sessuale, stalking e maltrattamenti.

8 -Qualora ad essere vittime di violenza o abusi sessuali, maltrattamenti o stalking siano donne migranti, si estende a loro la sfera di applicazione del permesso di soggiorno ex articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

9 - Aggravante comune per tutti i delitti contro la persona commessi mediante violenza, realizzati alla presenza di minori; maggiori diritti alla vittima nella fase più delicata del procedimento penale, ovvero quella delle indagini, prevedendo in particolare l’obbligo di comunicazione alla persona offesa della cessazione di misure cautelari, della chiusura delle indagini preliminari o della richiesta di archiviazione ; carattere prioritario ai procedimenti penali per i reati sessuali o contro la personalità individuale, attraverso la creazione di corsie preferenziali. Riconoscimento della violenza assistita come grave pregiudizio per i figli minori e causa di decadenza o limitazione della potestà genitoriale si sensi degli artt. 330 e 333 c.c.

10 - Istituzione del Fondo per il contrasto della violenza nei confronti delle donne, destinato a finanziare le iniziative.
 
Top
lupetto_sulla_zattera
view post Posted on 21/3/2013, 12:35     +1   -1




M5S al Colle: «A noi governo, o Copasir e Rai»

Berlusconi chiede governo di coalizione con Pd

E poi è Bersani che ha bisogno di suggerimenti ?!?
 
Top
lupetto_sulla_zattera
view post Posted on 25/3/2013, 14:44     +1   -1




2636mappa20130325_2

 
Top
lupetto_sulla_zattera
view post Posted on 27/3/2013, 14:40     +1   -1




Di sicuro non si esce dallo stallo con le dirette streaming. Uno spettacolo penoso.
 
Top
lupetto_sulla_zattera
view post Posted on 27/3/2013, 15:00     +1   -1




E non sono il solo a pensarlo.
 
Top
view post Posted on 30/3/2013, 09:16     +1   -1
Avatar

Group:
Administrator
Posts:
9,442
Reputation:
+54
Location:
Foggia

Status:


 
Top
lupetto_sulla_zattera
view post Posted on 2/4/2013, 13:37     +1   -1




La Zattera del Villaggio » Politica italiana, Politica internazionale, Economia Come uscire dallo » stallo creato dal risultato elettorale?

Non certo con la "procrastinazione strutturata"
 
Top
view post Posted on 2/4/2013, 16:34     +1   -1
Avatar

Group:
Administrator
Posts:
9,442
Reputation:
+54
Location:
Foggia

Status:


CITAZIONE (lupetto_sulla_zattera @ 2/4/2013, 14:37) 
La Zattera del Villaggio » Politica italiana, Politica internazionale, Economia Come uscire dallo » stallo creato dal risultato elettorale?

Non certo con la "procrastinazione strutturata"

E che è? :uuuh: :uuuh: :uuuh:
 
Top
lupetto_sulla_zattera
view post Posted on 3/4/2013, 09:22     +1   -1




Segui il link...

Nel frattempo mi sono convinto, se mai non lo fossi stato, che ha ragione Bersani.

In questo momento, mentre i saggi fanno il loro - temo e credo - inutile lavoro, è libero da qualsiasi condizionamento sulla scelta del Presidente della Repubblica. E può puntare ad averne uno (Prodi?) che faccia quel che Napolitano non può (se anche volesse): nominarlo (Bersani) Presidente del Consiglio e mandarlo davanti alle Camere. Non otterrà la fiducia? Pazienza, si troverà nella attuale situazione di Monti con la differenza (affermata da Crimi, subito zittito da Grillo come sempre...) di essere il rappresentante della maggioranza degli elettori e dei Parlamentari. Isolando il PdL e costringendo il M5S a sostenerlo di fatto, provvedimento per provvedimento. Come del resto è già accaduto ieri, con i grillini disciplinatamente pronti ad alzare la mano a favore di quel decreto che la loro capogruppo ha definito una porcata di regalo alle banche.

Bersani ha presentato un progetto tecnicamente perfetto. C'è l'analisi del contesto, la crisi sociale ed economica. Ci sono gli obiettivi. Ci sono gli strumenti per raggiungerli. C'è la metodologia. Ci sono i tempi. E gli altri?
 
Top
28 replies since 1/3/2013, 09:47   337 views
  Share